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IL PASSATO CHE RITORNA: RIFLESSIONI SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE

  • Gianni Votano, Coordinatore Osservatorio DA SUD
  • 19 mar
  • Tempo di lettura: 5 min


Il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi stimola alcune riflessioni che vorrei riportare sul nostro blog per contribuire a delineare una cornice entro cui la scelta tra il SI e il NO dovrebbe maturare, al di là delle antipatie o simpatie che il governo che ha proposto la riforma costituzionale gode.

Non entro nel merito tecnico della riforma già abbastanza esplicitata in numerosi dibattiti che hanno avuto luogo in tutta la penisola, nei grandi come nei piccoli centri. Vorrei invece mettere in evidenza alcuni processi storici che si ripetono ciclicamente e che rafforzano la mia preferenza per votare NO.

La Costituzione italiana non deve essere considerata soltanto come il riflesso di una determinata società ma anche come il risultato di una situazione storica ben definita.

Non si può comprendere il significato valoriale della Costituzione e la sua importanza se non si tiene conto che essa è nata in netta antitesi al regime fascista e che al contempo essa si pone in prosecuzione ideale con gli intenti delle migliori personalità del nostro Risorgimento.

I padri e le madri costituenti vollero costruire un sistema che impedisse la possibilità del ripetersi quanto era avvenuto durante il regime fascista.

Si cercò di evitare il futuro pericolo di un nuovo accentramento del potere esecutivo, legislativo e giudiziario in poche mani, nel rispetto dei principi della separazione dei poteri elaborata da Montesquieu e dei principi del costituzionalismo britannico.

“Il potere in nome del popolo” lo si attribuì alla competenza di più soggetti di rango costituzionale dando una posizione di supremazia al Parlamento e creando tra essi un sistema di checks and balances, cioè di equilibri e contrappesi tra gli organi costituzionali che impedisse ad uno dei poteri di prevalere sugli altri.

Nel corso degli ultimi 35 anni sia il potere giudiziario che quello esecutivo hanno vissuto forti turbolenze dovute sia ai grandi cambiamenti sociali, politici e culturali avvenuti, sia ai ripiegamenti e/o alle esuberanze che a ondate diverse li hanno caratterizzati. Come dimenticare la definizione di “governo dei giudici” durante gli anni del pool di Mani Pulite, termine utilizzato per indicare una interferenza del potere giudiziario su quello esecutivo che addirittura si sostitutiva al Governo. Ma d’altro canto, come tacere la continua decretazione d’urgenza o l’approvazione dei testi legislativi a colpi di richiesta di voto di fiducia in Parlamento che permettono al Governo di vedersi approvate le proprie proposte legislative senza un adeguato e necessario dibattito parlamentare. Fenomeno quest’ultimo che caratterizza tutti i governi di qualsiasi colore e ideologia politica e che trova apparente giustificazione nella necessità di gestire la complessità della società contemporanea.

In questi ultimi anni si riscontra a mio giudizio, ovviamente opinabile, un nuovo tentativo di accentramento dei poteri basato sulla legittimità del voto popolare. Implicitamente si ritiene che chi abbia vinto le elezioni debba governare senza interferenze perché legittimato dal voto del popolo sovrano. Questo tentativo, badate bene, negli ultimi 30 anni lo si trova ovunque nel mondo occidentale, sia in Europa che negli USA. In questa ultima nazione, la presidenza Trump sta portando questo fenomeno ad espressioni parossistiche. Credo e spero che la scellerata guerra all’Iran, ancora in atto nel momento in cui si scrive, possa rappresentare il punto massimo oltre il quale il tentativo autoritario egemonico della presidenza si sgonfi rientrando nell’alveo della democrazia statunitense.

La necessità dell’accentramento era giustificato dai neoconservatori americani come strumento per poter competere con gli stati autoritari in forte crescita come Cina e Russia, e così impedire il declino della potenza americana. È stato un processo imitato dai conservatori al governo in tutti i paesi che si ispiravano alla leadership americana.

Al dire il vero non era solo una strategia dei neocon ma anche delle sinistre liberal di tutto l’Occidente, un esempio: il tentativo di riforma costituzionale del governo Renzi, per altro meno invasivo di quello del governo Meloni, ma pur sempre destabilizzante per il sistema di equilibri e contrappesi.

Per rappresentare le ragioni della mia contrarietà a quest’ultimo disegno di riforma costituzionale, vorrei tuffarmi nel passato proprio in quel periodo che partorirà quella concezione giuridica istituzionale nota come costituzionalismo britannico:

Giacomo I d’Inghilterra nel 1598 scrisse un pamphlet molto interessante dal titolo “La Vera Legge delle Libere Monarchie”. In questo saggio egli influenzato dalle teorie assolute continentali, tentava di promuovere la teoria del diritto divino del Re e ammetteva di dover rispondere delle sue azioni ma non ai suoi sudditi, bensì solo a Dio.

Giacomo I Stuart figlio della notissima ma sfortunata Maria Stuarda, divenuto re d’Inghilterra e Scozia, cercò di sostituire le corti giudiziarie locali con corti di nomina regia, per introdurre dei principi giurisdizionali favorevoli ai suoi intendimenti in tema di diritto divino del monarca. Il Re inoltre considerava sé stesso la fonte della giustizia e i giudici i suoi ministri e assistenti, quindi pretendeva di dar loro istruzioni o di trasferire certi casi dalle corti di diritto comune a commissioni speciali istituite ad hoc.

A questa politica regia si opposero strenuamente i giudici del regno. Tra questi assunse un ruolo preminente John Coke, in numerosi testi e lettere elaborò una dottrina che ancora si studia tra i ricercatori di storia delle istituzioni politiche e delle dottrine politiche e che verrà poi rielaborata in modo più sistematico da John Locke e altri.

Non mi dilungo nel descrivere i termini del confronto ma aggiungo che per una serie di circostanze favorevoli la tesi di Cook risultò vincente e il parlamento inglese limitò l’uso della prerogativa regia, abolendo le corti straordinarie di costituzione regia.

Si gettavano cosi le basi embrionali della particolarità del sistema inglese e del costituzionalismo e che si rafforzerà nei decenni successivi a seguito di eventi storici importanti.

Qualcuno forse legittimamente mi potrà accusare di fare delle forzature interpretative e forse effettivamente le faccio. Ma a me pare che l’attuale periodo storico istituzionale in cui viviamo può essere assimilato, con tutte le riserve del caso, al periodo storico in cui si confrontavano le due tesi: la teoria del diritto divino dei re e la teoria della legge comune (leggi meglio pesi e contrappesi)

Oggi certo, i governanti non rivendicano la teoria divina ma allo stesso modo rivendicano la legittimità di governare senza interferenze da parte di altri organi, perché il loro potere si fonda sul diritto assoluto di aver vinto le elezioni, per cui nei cinque anni il loro potere è pieno, senza limitazioni di altri corpi intermedi. Al giorno d’oggi è una giustificazione che spesso si invoca quando politici di un certo rilievo istituzionale vengono raggiunti da avvisi di garanzia, oppure quando alcune decisioni politiche vengono limitate o rallentate da autorizzazioni che altri organi giurisdizionali devono esprimere.

Non dimentichiamoci mai che le democrazie sono tali non perché si vota dopo un certo periodo di tempo ma perché sono presenti dei meccanismi di limitazione dei poteri che, se cancellati o resi innocui, aprono la strada a tentativi autoritari. Come sempre è successo nel corso della storia. E questo è proprio quello che volevano impedire i nostri padri e madri costituenti che avevamo ben chiara la lezione impartita dall’ascesa del fascismo che ebbe facile gioco del timido apparato istituzionale delineato sino ad allora dallo Statuto Albertino

Non che alcune riforme non debbano essere fatte, ma devono essere compiute nel pieno spirito costituzionale e dovrebbero avere la più ampia partecipazione possibile degli organi intermedi e delle minoranze su cui quelle riforme ricadono. La Costituzione non è un testo intoccabile ma occorre ottenere il più ampio consenso possibile per cambiarla. Questo consenso in parlamento non sembra sia stato cercato.


 
 
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